meetingartfestival °
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" il paesaggio è un valore “primario e assoluto” che deve essere tutelato dallo Stato, prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio." Sentenza 14 novembre 2007 n. 367 della Corte Costituzionale.
LEGGE 6 APRILE 1977, n. 184 (GU n. 129 Suppl.Ord. del
13/05/1977)
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE MONDIALE,FIRMATA A
PARIGI IL 23 NOVEMBRE 1972. Convenzione
Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula (1998) |
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Identificazione del bene. Breve descrizione |
La zona del Cilento rappresenta un paesaggio culturale di qualità eccezionale. Grazie ai suoi impressionanti complessi di santuari ed edifici disseminati lungo le tre catene montane su un asse est-ovest, il sito testimonia un modo significativo la sua evoluzione storica, dapprima come via del commercio, quindi come crocevia culturale e politico nel corso della preistoria e del Medioevo. Vera e propria frontiera tra le colonie greche della Magna Grecia e gli indigeni popoli etruschi e lucani, il sito conserva le vestigia di due importanti città classiche: Paestum e Velia. |
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
art. 117
(articolo così sostituito dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001)
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
art. 118
(articolo così sostituito dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001)
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà
Legge 20 febbraio 2006, n. 77
Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Valore simbolico dei siti italiani UNESCO
1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale. (...) (GU n. 58 del 10-3-2006)
D. Roma, addì 20 febbraio 2006 - CIAMPI - Berlusconi, Presidente del Cons. dei Ministri - Visto, il Guardasigilli: Castelli
Codice dei beni culturali e del paesaggio DLgs 22 gennaio 2004, n. 42
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o
detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi
compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
Art. 2. Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Art. 3. Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Art. 4. Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
1. Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni
di tutela previste dal presente codice che abbiano ad
oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli,
raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non
appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato
riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio
delle potestà previste dall'articolo 128 compete al
Ministero.
(comma così sostituito
dall'articolo 1 del d.lgs. n. 156 del 2006)
3. Sulla base di specifici accordi od intese
e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,
le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte
geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o
altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e
matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei
beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle
regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del
presente codice , in modo che sia sempre assicurato un
livello di governo unitario ed adeguato alle diverse
finalità perseguite.
7. Relativamente alle funzioni esercitate
dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il
Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e
il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o
inadempienza.
Capo I - Oggetto della tutela
1. Sono beni culturali le cose immobili e
mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri
enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la
dichiarazione prevista dall’articolo
13:
a) le cose immobili e mobili che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
………………
l) le architetture rurali aventi interesse
storico od etnoantropologico quali testimonianze
dell’economia rurale tradizionale.
Art. 7-bis.
Espressioni di identità culturale collettiva
1. Le espressioni di identità culturale collettiva
contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la
promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi,
rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005,
sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice
qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e
sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità
dell'articolo 10. (Non
sarebbe possibile, salvare il patrimonio immateriale senza
quello materiale che lo ha conservato - n.d.r.)
Art. 49. Manifesti e cartelli pubblicitari
1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli
o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree
tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione
possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non
danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di
detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli
interessati, agli altri enti competenti all'eventuale
emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni
indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri
mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai
sensi della normativa in materia di circolazione stradale e
di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere
favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della
collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con
l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni
tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
Art. 131. Paesaggio
1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di
identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori
naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.
Art. 132 - Convenzioni internazionali
1. La Repubblica si conforma agli obblighi
ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle
convenzioni internazionali in materia di conservazione e
valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione. (ratificata a PADULA per la Regione Campania)
Art. 133. Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio
Art. 134. Beni paesaggistici
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree di cui all’articolo
136, individuati ai sensi degli
articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all’articolo
142;
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati
a termini dell'articolo
136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici
previsti dagli
articoli 143 e
156.
Art. 135. Pianificazione paesaggistica
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Capo II - Individuazione dei beni paesaggistici
Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi
compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si
distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o
di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze.
Art. 142. Aree tutelate per legge
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono
sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo
2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone
gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13
marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Art. 146. Autorizzazione
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere
rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è
valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione.
Art. 153. Cartelli pubblicitari
1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
1) al comma 1, le parole: «è vietato
collocare cartelli e» sono sostituite dalle seguenti: «è
vietata la posa in opera di cartelli o», e le parole:
«individuata dalla regione.» sono sostituite dalle seguenti:
«, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto
dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi
inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8,
senza che sia stato reso il prescritto parere,
l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9
del medesimo articolo 146.»;
2) al comma 2, le parole: «è vietato collocare cartelli»
sono sostituite dalle seguenti: «è vietata la posa in opera
di cartelli»; le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma
4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi della normativa in materia di circolazione
stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli», e le
parole: «della amministrazione competente individuata dalla
regione» sono sostituite dalle seguenti: «del
soprintendente»;
Art. 159.
Regime transitorio in materia di
autorizzazione paesaggistica
1. Fino al
31 dicembre 2009
il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio
di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo
IV si applica anche ai procedimenti di rilascio ………………
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
Art. 162. Violazioni in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni. (Art. 49. Manifesti e cartelli pubblicitari 1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. 2. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. 3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.)
1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 10;
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell’articolo 28.
1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque destina i beni culturali indicati nell’articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le
loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati
di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento
emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi
dell'articolo
142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti
superiore al trenta per cento della volumetria della
costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento
della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi,
ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con
una volumetria superiore ai mille metri cubi. 1-quinquies.
La rimessione in pristino delle aree o degli immobili
soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore,
prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità
amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna,
estingue il reato di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed
al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
In conclusione: 1) La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominando un neo ministro che proviene dal mondo imprenditoriale, si è riproposta di raddoppiare l’incidenza percentuale dell’economia Turistica sul Prodotto Interno Lordo nazionale. Questa previsione si basa certamente sulla completa applicazione dei principi espressi nelle norme richiamate e le tante altre, internazionali, nazionali e regionali, nate per i paesaggi culturali protetti come il nostro.
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per una visione globale, per "Il Mezzogiorno" d'Italia, d'Europa e non solo.
Parks.it - Seimila firme per De Masi al Parco
da cui volgere sempre al meglio in un socratico insegnamento al rispetto delle istituzioni che ci è connaturale,
e riproducendo in piccolo,
quello che in ogni caso dovrebbe essere il risultato in generale, della situazione auspicata
del caso De Masi-Presidente Parco Nazionale-Governo Italiano,
Meetingartfestival ha deciso di conferire
la Presidenza Onoraria del Comitato Promotore a
Silvio Berlusconi
e la Presidenza Onoraria del Comitato Scientifico a
Domenico De Masi.
http://db.parks.it/rassegna.stampa/dettaglio.php?id=10785
http://www.stio.net/mobile/leggi.asp?idn=511&p=17
^^^ Per saperne di più, vedi più avanti. ^^^
Appello
Nei pressi del Convento di Sant'Antonio a Polla (SA), ricco di affreschi e quadreria di notevole fattura,
un ponte da non ricostruire. Ponte-viadotto inutile, ed ora abbattuto poiché pericolante.
Mittente: progettista e project manager Giacinto Curcio
giacinto.curcio@meetingartfestival.it
Al Sindaco del
Comune di Polla (Salerno)
Lettera Aperta. Polla, 23 Dicembre 2008 Massimo Loviso
Al Vescovo di Al Segretario Al Tecnico Al Responsabile del
Teggiano-Policastro Comunale di Polla Comunale di Polla Procedimento
Angelo Spinillo Lucio Carucci Carmine Palladino del Comune di Polla
Oggetto: Precisazioni sulla mia idea, architettonica e funzionale, con relativa progettazione, da integrare in variante al Ponte-Viadotto che porta al Convento di Sant’Antonio in Polla.
In relazione ai ns. incontri, avviati e scaturiti dalla mia proposta progettuale così come preannunciata a codesto Ente con una mia missiva in data 28 ottobre 2008, la presente per confermare che il sottoscritto si impegna a reperire a vantaggio di questa Cittadinanza e codesto Ente Comunale, i fondi necessari per la realizzazione dell’Edificio da adibire ad Auditorium all’aperto dalle seguenti peculiarità: uso di elementi trasparenti con possibilità di copertura mobile; palco dello spettacolo semipensile posto al lato sud; struttura delle gradinate-tribune che, seguendo il declivio naturale della collina, inglobi, sia la rampa circolare di accesso al “Viale di Sant’Antonio”, da usare anche a servizio dello stabile, che tutti i servizi di ristorazione e accoglienza per un uso anche espositivo dello stesso edificio e relative aree e fabbricati di pertinenza. Predisposizione del viale e, a 360°, di tutte le aree circostanti, per spettacoli super affollati. Alternative e impianti, di accesso, evacuazione e risalita.
Alla realizzazione e relative gestioni saranno o sono già stati interessati a collaborare:
ing. Giuseppe Curcio, progetto strutturale e geol. Francescopaolo Di Donato, fondazioni
ing. Antonio Curcio, consulenza in studio e gestione della mobilità.
ing. Giovanni Faluotico e ing. Ivan D’amico, consul. in prog./gestioni informatiche
geom. Sabino Di Girolamo, informatizzazione
ing. Massimo Cozza e geom. Domenico La Padula, sicurezza
ing. Franco Priore, urbanistica e ing Michele Guercio, logistica
ing. Gerardo Isoldi, stage formativi
ing. Paolo Panza, impianti, climatizzazione e arch. Carmen Stabile, arredi
arch. Pier Luigi Miccoli, luci e prof. Antonio Caggiano, consulenza acustica
arch. Vincenzo Valisena e arch. Rosario Medici, progettazioni e particolari costruttivi
super esperti Rosario Valisena e Vincenzo Rao, organiz. e realizzo particolari costruttivi
dott. T. Curcio, controllo di gestione e organizzazione eventi
dott. Maurizio D’Amico e geom. Annangelo Sacco, marketing
giornalisti Geppino D’Amico e Salvatore Medici, meeting, relazioni con stampa e TV
studio legale Senatore, atti amministrativi e studio legale D’Arista, contratti
geom. Lamberti Giuseppe, rilievi, pubblicazione e registrazione atti
dott. Enzo Fasano e dott. Nunzio Ritorto, consulenza fiscale e finanza agevolata
dott. Antonio Episcopo e rag. Rocco Giuliano, finanza pubblica e privata
dott. Raffaele Cammardella, arredo verde
biologi Giovanni Marotta e Gerarda La Padula, igiene alimentare e ambientale
dott. Giuseppe Caggiano e dott. Gino Mossuto, benessere e barriere architettoniche
dott. Antonio Panza, dott. F. Triumbari e dott. Fernando Poppiti, ideaz. e prom. eventi
dott. Nicola Piccolo, dott. Vincenzo D’Amico e dott. Nicola Ciliberti, prom. eventi teatrali
Altri. “...”
Colgo l’occasione per inviare cordiali saluti.
Giacinto Curcio
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meetingartfestival ° http://www.ninjamarketing.it/2008/07/29/ninja-resiste-con-de-masi/
Dal Blog, http://prodemasi.myblog.it , un intervento che traccia un'istantanea molto efficace ed in particolare di chi, ancora oggi, accuratamente cooptato, rappresenta lo Stato, le corporazioni protette dal medesimo e la pubblica amministrazione in generale in questo territorio, per meglio depauperarlo, devastarlo moralmente col "dividi et impera", sfruttando ed alimentando paure personali, collettive e nuove, come di antichi tabù, e nel paesaggio, con opere pubbliche, ma anche private, inutili, incomplete, inefficaci, inquinanti e brutte, sfruttando persino l'ignoranza di chi si danneggia da solo ma pur di procurare comunque guadagni e compensi parassitari e, d'altro canto, assicurare e legare consensi elettorali da "complicità" imbecille:
Pro Domenico De Masi, Pro Cilento! Terra selvaggia e bella! Bisogna salvarla da i predatori di sempre. Caste di fannulloni che hanno torchiato il popolo facendo di loro gente inerme, indifferente e bigotta. La famiglia di mia madre è originaria di Vallo della Lucania fin dalla fine del seicento, ed io, pur fuggendo terrorizzata per certe mentalità, un legame indissolubile mi lega ad essa, luogo ricco di storia e di talenti!
Un in bocca al lupo per il dott De Masi e per tutti coloro che vogliono rivalutare uno dei parchi più belli d'Italia!
Maria Rosaria Marchetti scritto il 29/07/2008
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Articolo su "La Repubblica" di De Masi | 20/08/2008
Riassumo una vicenda che mi
riguarda da vicino, solo per trarne alcune riflessioni di
carattere generale, che riguardano la Campania e l’intero
Sud.
Il 15 gennaio scorso il Ministro dell'Ambiente in accordo
con il Governatore della Regione Campania (entrambi di
sinistra), mi ha nominato Presidente del Parco Nazionale del
Cilento e del Vallo di Diano : il secondo in Italia per
ampiezza, forse il primo per complessità dei problemi
organizzativi.
Poco dopo, come è noto, vi è stato un cambio di Governo e al
Ministero dell’Ambiente è subentrato un ministro di Destra.
Il 10 maggio mi è parso dunque doveroso subordinare il mio
mandato al gradimento del nuovo Ministro. Il quale non si è
fatto vivo fino al 15 luglio, quando mi ha telefonato per
chiedermi le dimissioni perché, a suo dire, ero “sgradito al
territorio”. Ho fatto notare al Ministro che era male
informata e ho rassegnato le dimissioni.
Nel mese che è seguito, i dipendenti del Parco, il
presidente della Provincia, numerosi sindaci, diecine di
associazioni e migliaia di cittadini hanno scritto al
ministro per chiedere la mia reintegrazione nella
presidenza.
Il fatto è raro se non unico nel Sud e permette alcune
constatazioni di carattere più generale: 1) il Ministro ha
preso una decisione importante in base a informazioni
parziali, smentite dalle reazioni del “territorio”; 2) la
richiesta del mio reintegro è venuta da amministratori,
associazioni e cittadini non solo di sinistra ma anche di
destra; 3) a sostegno di questa richiesta trasversale in mio
favore, i richiedenti si appellano al fatto che, nei sei
mesi della mia presidenza, ho adottato un modello di
governance che ignora la consolidata egemonia dei partiti,
contrasta il clientelismo e il provincialismo, punta sulla
meritocrazia, sulla programmazione, sull’autostima, sullo
sviluppo postindustriale; 4) il Parco, così come è stato
gestito finora, benché straricco di risorse naturali e
antropologiche, ha un reddito marcatamente inferiore a
quello di tutte le analoghe aree del Nord, ed è afflitto da
una crescente emigrazione dei giovani, soprattutto diplomati
e laureati; 5) la sinistra ufficiale, durante tutto il
periodo della mia presidenza, punteggiato da attacchi
dell’estrema destra locale, non si è mai fatta viva in mia
difesa, considerandomi dunque anomalo rispetto al suo
modello di governance.
Quali deduzioni se ne possono trarre? La prima è che nel Sud
vi sono ormai grandi forze esasperate da anni di governo
inaffidabile, finalmente disposte a uscire allo scoperto,
denunziare soprusi a viso aperto, firmare appelli
motivandoli in base alla necessità di cambiare registro.
La seconda osservazione è che il potere dei vecchi
notabilati, di destra e di sinistra, è in totale
disfacimento e i cittadini sono alla ricerca non di notabili
nuovi, ma di una gestione finalmente affrancata dal
clientelismo e dall’incompetenza.
La terza osservazione è che, nell’opinione crescente, la
tradizionale distinzione tra destra e sinistra, ormai
svuotata di contenuto, è sostituita dalla distinzione, ben
più concreta, tra conservazione e modernizzazione. “Non
importa se il gatto è bianco o nero – direbbe il presidente
Mao – l’importante è che acchiappi il topo”. Il topo cui
guarda la parte migliore del Sud è la modernizzazione,
misurata in base all’andamento del Pil e al livello di
felicità diffusa.
Sia a destra che a sinistra vi sono notabili che basano il
loro potere sulle aliquote residue di ignoranza e di
rassegnazione. Questi notabili hanno inchiodato il Sud a un
prodotto interno lordo che resta marcatamente inferiore a
quello del Nord; hanno creato un sistema sanitario, un
sistema scolastico, un sistema di sicurezza che, a parità di
costi, sono pericolosamente inferiori a quello delle regioni
settentrionali.
La quarta osservazione è che, per questi notabili – di
destra e di sinistra – ogni tentativo di modernizzazione
rappresenta una minaccia letale, che va rimossa con ogni
mezzo, pescando nel torbido della base e nell’incompetenza
dei vertici.
La quinta osservazione è che almeno parte del Governo
centrale opera nella stessa scandalosa ignoranza e con la
stessa spregiudicata arretratezza dei peggiori notabili
locali, in stretta combutta con essi. Per questi governanti
sbalzati ai vertici dei ministeri senza nessuna competenza
specifica, far perdere altro tempo prezioso a un Parco già
in gravissimo ritardo sotto tutti gli aspetti della
modernizzazione, è del tutto indifferente rispetto allo
scopo primario di tenere in piedi il vecchio sistema di
potere, coerente con la propria incompetenza.
La sesta osservazione, strettamente collegata alla
precedente, è che decapitare una struttura delicata come il
Parco senza avere pronta un’adeguata sostituzione è
demenziale. Non sarebbe stato difficile al Ministro trovare
una personalità di spicco, dotata di competenza strategica e
organizzativa, di visione postindustriale, di esperienza
internazionale e di ottica postindustriale, disposta a
dirigere il Parco generosamente, con il solo rimborso delle
spese. Perché non lo ha fatto prima di chiedermi le
dimissioni?
Personalità di questo livello certamente non mancano: basta
individuarne rapidamente e insediarne una al più presto,
dandole mandato pieno per modernizzare un Parco dotato di
potenzialità invidiabili e pilotarne lo sviluppo attraverso
l’innovazione tecnologica, la meritocrazia, la competenza,
la partecipazione, l’estetica e l’etica.
Scritto da : Articolo su Repubblica di De Masi | 20/08/2008
^...^
Grazie
Presidente, prof. Domenico De Masi.
Grazie per questa analisi e la sua franchezza.
da Giacinto Curcio
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"Ospitalità da favola a prezzi da sogno!"
Oltre ai Comuni ospitanti, queste le istituzioni pubbliche che saranno interessate allo svolgimento dell'evento:
MIBAC, MinAmbiente, MIUR, Ministero Attività Produttive,
Regione Campania, Regione Basilicata, Regione Calabria .
Benvenuti al
Meeting Art Festival
(incontri con persone straordinarie)
Gran Festival delle Emozioni e delle Sensazioni,
della Bellezza e del Pensiero,
della Poesia e della Letteratura,
del Paesaggio e dell'Architettura,
Per una università di eccellenza, un omaggio didattico ai partecipanti del
http://www.valloweb.com/view_news.php?id_notizia=3216
WORKSHOP
INTERNAZIONALE
in Polla (SA), fra il 10 e 14 settembre 2008
LUNGO LA FERROVIA SICIGNANO – LAGONEGRO
…Nel tempo (l’architetto Renzo ndr.) Piano concentra il suo sguardo sulla ricucitura del tessuto urbano com'è accaduto a Berlino, dopo la caduta del Muro, dove aveva la regia del masterplan o per tornare in Italia, nel progetto di riconversione funzionale dell'area portuale genovese per le Colombiane del 1992, del G8 nel 2001 e per gli Erzelli, la collina dei container, alle spalle di Cornigliano.
Nel 1979 si inventa il laboratorio di quartiere a Otranto in collaborazione con l'Unesco, in cui venivano coinvolti gli abitanti nelle varie fasi del progetto di recupero del centro storico: la diagnostica, la progettazione, il laboratorio operativo, la memorizzazione; tutte le attività coinvolgevano gli abitanti così entravano in gioco la partecipazione e la comunicazione delle azioni progettuali definendo "l'arte dell'ascolto". … (stralcio da un articolo di Emanuele Piccardo)
da Giacinto Curcio
Visto anche il copioso e variegato numero di enti pubblici finanziatori interessati, come Comuni, Provincia e Regione, e che uno studio di riqualificazione intorno al punto più bello e nevralgico di tutto l’ecosistema del Vallo di Diano, il tratto del Tanagro che va dal limitare sud del centro urbano di Polla alle Grotte di Pertosa, veda la completa assenza di cittadini ed operatori tecnici locali, il non poter cogliere appieno e proficuamente l’apporto del Prof. Giancarlo Mainini che coordina un folto team internazionale di giovani professori universitari e studenti di architettura e ingegneria, provenienti da varie università europee, è un vero peccato per il territorio.
Sfidando le naturali o malversate diffidenze, spontaneamente, si è già presa l’iniziativa nel cercare di sopperire personalmente a tali gravissime deficienze ed affinché si favorisca sia la più corretta e completa possibile lettura del territorio che la più giusta risposta alle esigenze di bellezza, armonia, vivibilità e sviluppo economico.
della Pittura e della Scultura,
della Filosofia e dell'Ingegno,
della Psicologia e dell'Antropologia,
della Politica e dell'Economia,
dell'Innovazione e dell'Informatica,
della Scienza e della Tecnica,
dei Convegni e dei Dibattiti,
del Cinema e del Teatro,
dei Fumetti e dei Cartoons,
della Musica e dello Spettacolo,
della Semina e dei Raccolti,
nel piacere delle avvolgenti valli del
"Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano"
ai confini di un mare splendido, limpido e antico
nei pressi di:
Palinuro, Poseidonia, Pyxous, Elea, Sybaris, Metapontum, Siris, Heraclea, Laos,
Atina, Tegianum, Volcei, Grumentum, Pistoicos,
Grotte di Pertosa, un'infinità di Chiese, Conventi, Ville e Castelli,
della Valle delle Orchidee Selvatiche,
dei Parchi Nazionali della Val D'Agri e del Pollino,
delle Riserve Naturali Regionali Foce Sele Tanagro e Foce del Crati,
Riserva Statale Valle del Fiume Lao,
dell'Area Protetta Comunitaria del Fiume Alento.
Un appuntamento globale, con la presenza di: artisti, critica d'arte, collezionisti ed amanti dell'arte, scienziati, stampa periodica e specializzata, radio e televisioni a carattere nazionale ed oltre.
Incontri piacevoli e culturali, diffusi ed organizzati, nei locali pubblici, bar, caffé, cantine, antiche taverne, wine bar, ristoranti e piazze, con Autori e Critici famosi, Case editrici, Convegni di alto profilo culturale e scientifico, Mostre, Esibizioni, Spettacoli, Passerelle, Concorsi, Ricchi premi adeguati alle categorie a cui si verrà insindacabilmente iscritti, Laboratori, Corsi, Aste e Mercato delle Opere d'Arte e della loro riproducibilità.
Libero Concorso Estemporaneo di Arte, Idee Paesaggistiche e Architettura Ecologica.
Annuncia subito, senza impegno, la tua adesione, interesse o semplice visita, a questo importante e piacevole appuntamento con una email anche vuota a:
riceverai al più presto le prime indicazioni già disponibili.
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il project manager ed ideatore, Giacinto Curcio: giacinto.curcio@meetingartfestival.it
iisf - Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Il "Festival dei Festival"
tutto l'anno.
renato
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